Tiesseconsulting

...tiesse consulting la soluzione!!!

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

 

Requisiti per lo svolgimento di attività di pulizia

Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007, l'esercizio dell’attività di pulizia e disinfezione  non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, cioè dei requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto, mentre continua ad essere richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.

ll Ministero dello Sviluppo Economico con Lettera Circolare prot. n. 1832 del 29.02.2008 ha chiarito le incertezze interpretative in merito al comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 7/2007 precisando che le denuncie di inizio attività per il riconoscimento dei requisiti prescritti per le attività di pulizia e disinfezione sono da presentare esclusivamente  alla Camera di commercio (Ufficio del Registro delle Imprese) e non, in alternativa, alla Commissione provinciale per l'artigianato.
Una volta ottenuto il riconoscimento dei requisiti, qualora l’impresa abbia le caratteristiche per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane dovrà poi presentare  alla Commissione provinciale per l’artigianato
specifica domanda di iscrizione.

L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti dall'art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.

Il requisito della capacità economico-finanziaria è posseduto al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

  • iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d’opera
  • assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori.

Il requisito della capacità tecnico-professionale è riconosciuto con la preposizione alla gestione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione).

Per le imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio operante, come previsto all'art. 2/4 della Legge n. 443/85.

Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:

  • assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività all’interno di imprese del settore, per almeno 2 anni nel caso di attività di pulizia e disinfezione e di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (si ritiene idoneo il corso professionale il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (si ritiene idoneo il diploma il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
  • diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività (si ritiene idoneo il titolo il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione).

I requisiti di onorabilità sono previsti dall’art. 2 della Legge n. 82/94 e devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di società di persone, dai soci accomandatari della s.a.s., dai componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.

La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Fasce di Classificazione

Esclusivamente ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria, le imprese di pulizia con un periodo di esercizio attività nel settore pulizia non inferiore a due anni, possono presentare istanza di iscrizione nelle seguenti fasce di classificazione di volume d'affari al netto di I.V.A. realizzato mediamente nell'ultimo triennio o, nel minor periodo di attività, in un periodo non inferiore a due anni:

a) fino a € 51.646
b) fino a € 206.583
c) fino a € 361.520
d) fino a € 516.457
e) fino a € 1.032.914
f) fino a € 2.065.828
g) fino a € 4.131.655
h) fino a € 6.197.483
i) fino a € 8.263.310
l) oltre € 8.263.310

La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio.

Nel caso di prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987.

Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione l'impresa deve rispondere anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:

  • aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione
  • avere sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. L'impresa che per la sua natura giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui sopra, ovvero che per qualunque motivo non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e assicurazione.

L'impresa deve fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività:

  • copia dei libri paga e dei libri matricola o copia del modelli 770
  • l'elenco dei servizi eseguiti nel settore pulizia allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente.

L'impresa deve fornire inoltre:

  • l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda
  • dichiarazioni bancarie che comprovino l'esistenza di rapporti con il sistema bancario.

Le variazioni che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi. In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

Iter


Imprese individuali o società non artigiane


Le imprese individuali o le società non artigiane devono presentare la denuncia di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.

In assenza di istanza di inserimento in fascia di classificazione, il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare documenti diversi dall’attestazione di versamento della tassa di concessione governativa e dalla copia del contratto di associazione in partecipazione registrato, nel caso il preposto alla gestione tecnica sia un associato in partecipazione.

Per la trasmissione telematica, la denuncia di inizio attività cartacea deve essere acquisita tramite scanner ed allegata alla pratica, possibilmente in unico file, tramite il modello RP con codice E20 o 98, firmata digitalmente dal presentante.

L'Ufficio Registro Imprese provvede all'iscrizione IN VIA PROVVISORIA al Registro Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, dell'impresa o dell'attività, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, anche se l'istruttoria di verifica dei requisiti non è stata completata. In questa fase la visura dell'impresa individuale o della società riporterà la dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO".
Di conseguenza la procedura di riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi suindicate è la seguente:

  1. nel caso in cui si accerti i possesso dei requisiti tecnico-professionali, l'eliminazione della dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO" dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa sostituisce a tutti gli effetti il formale provvedimento di riconoscimento.
  2. l'Ufficio redige e notifica all'impresa un formale provvedimento di rifiuto, totale o parziale, solo nel caso in cui non si riscontri il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi interessate.
  3. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla protocollazione della denuncia d'inizio attività. In mancanza di formale provvedimento di rifiuto notificato e ricevuto dall'impresa entro tale termine, la dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO" dovrà comunque essere cancellata dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa.

Imprese individuali o società artigiane che svolgono le attività di pulizia e disinfezione


Le imprese individuali o le società artigiane devono presentare la denuncia di inizio attività per la pulizia e disinfezione al Registro delle Imprese della Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL, utilizzando l'apposita modulistica.

Una volta presentata al Registro delle Imprese la denuncia di inizio attività per il riconoscimento dei requisiti, qualora l’impresa abbia le caratteristiche per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane dovrà poi presentare  alla Commissione provinciale per l’artigianato specifica domanda di iscrizione per la valutazione dei requisiti di cui alla legge-quadro in materia n. 443/85.


Imprese individuali o società artigiane che svolgono l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione


Le imprese individuali o le società artigiane che svolgono l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione continuano a presentare la denuncia di inizio attività all'Albo Imprese Artigiane, il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli A1, A2, A3, A4 e A5, utilizzando l'apposita modulistica.

Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare documenti diversi dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa.

Per le imprese artigiane la valutazione dei requisiti relativi alle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione viene effettuata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato che, in caso positivo, delibera il riconoscimento dei requisiti e il contestuale accoglimento dell'istanza. In caso di mancato accoglimento è possibile proporre ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato.

 

Avvertenze per i committenti

I committenti di lavori di pulizia devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, pena il pagamento di una sanzione amministrativa.